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July 18, 2008

LIbro verde copyright: qualcosa si muove

Ieri, 16 luglio, la Commissione Europea ha pubblicato un libro verde sul copyright.
Temevo il peggio visto che gli ultimi interventi sono stati tutti nel senso dell'enforcement (rinforzare le sanzioni) e non hanno modernizzato i principi.
E' come mettere una porta blindata su un ampio muro di calce e foratini.
In questo libro verde si trovano invece tracce di qualcosa di nuovo.
Le domande sono quelle giuste e i problemi esposti sono problemi veri.
Come possono le biblioteche far fronte alla sfida digitale se bloccate dalla normativa?
Come regolare le opere orfane?
Ha senso il regime delle c.d. "eccezioni" al diritto d'autore, stabilite da ciascuno stato o bisogna trovare un altro meccanismo?
Ci devono essere eccezioni imposte a tutti gli stati (es. l'uso per scopi di ricerca)?
Come disciplinare il rapporto tra diritto d'autore e gli user generated content considerando che questi sono comunque un contributo all'avanzamento della cultura?
Vale la pena leggere il libro verde e, se si hanno idee, intervenire alla consultazione.
Allego il documento qui (inglese).

Download greenpaper_16_7_08.pdf


Maggiori info a: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm

April 07, 2008

resoconto convegno ISIMM/Fondazione Ugo Bordoni: "La Comunicazione Content Online" (part 1)

Su invito di Stefano Quintarelli sono a inserire nel blog un breve resoconto del convegno di giovedi' 3 aprile di cui ho dato notizia in un precedente post.
Inizio con la sessione mattutina ed a brevissimo inseriro' la sessione pomeridiana.
Preciso che il resoconto si basa sui miei veloci appunti di lavoro e che, pertanto, per avere una rappresentazione completa di opinioni ed interventi, è comunque necessario accedere al materiale pubblicato.
Tutto il materiale (inclusa la registrazione) del convegno e' infatti rinvenibile sul sito www.isimm.it.
La mattinata si e' aperta con una sessione sulla pirateria.
Sono intervenuti:

Enrico Manca
Vincenzo Visco Comandini
Elio De Tullio
 
Simona Lavagnini
Maurizio Mandel
Domenico Vulpiani 
Enzo Mazza
 
Paolo Nuti 
Eugenio Prosperetti (al posto di Rossella Mercurio)
Ferdinando Tozzi
Giuseppe Mazziotti
Marco Pierani
Giorgio Sebastiano

Enrico Manca ha aperto il convegno indicando la comunicazione "Creative Content Online" della Commissione come una "roadmap" delle politiche che puo' guidare l'evoluzione di un settore che, in futuro, promette fatturati di tutto rispetto.
Vincenzo Visco Comandini  ha effettuato poi una serie di considerazioni sui motivi che hanno impedito di addivenire alla piena attuazione del c.d. "Patto di Sanremo" tra operatori della rete e titolari di contenuti.
Elio De Tullio è entrato nel vivo della consultazione promossa dalla Commissione Europea analizzando le posizioni di organizzazioni, stakeholders ed operatori partecipanti.
Simona Lavagnini, su sollecitazione di Vincenzo Visco Comandini, è intervenuta sul tema del rapporto tra privacy e contenuti digitali, precisando che occorre rigettare i fenomeni "invasivi" dei dati personali quali quelli che analizzano occultamente posta, navigazione e altro per proporre servizi commerciali e pubblicita', ma impedire che i dati personali divengano uno "scudo" per comportamenti illegali quali la violazione del diritto d'autore.
Ha inoltre sottolineato come Internet sia percepita - anche per impreparazione di molti utenti - come il luogo dove le azioni non hanno conseguenze penali e tutto si puo' fare e la necessita' di cambiare questa percezione.
Maurizio Mandel ha esposto alcune posizioni SIAE nel senso di conservare un ruolo "importante" alle collecting societies, che rischiano di veder diminuire di molto la loro importanza a favore di societa' collettive estere e altre organizzazioni per la struttura multi-territoriale dei contenuti online e per il fenomeno delle "blanket licenses" (licenze concesse da uno per piu' territori).
Domenico Vulpiani ha spiegato come la polizia postale e delle comunicazioni abbia competenze condivise con la GdF in materia di diritto d'autore, quali siano le difficolta' dell'enforcement. Ha inoltre osservato che il prelevare materiale da reti peer-to-peer puo' essere rischioso in quanto si puo' "per errore" prelevare materiale pedopornografico mascherato da file musicale/film.
In quel caso il download viene facilmente individuato dalla Polizia postale ed occorre autodenunciarsi e pagare la sanzione per non rischiare di essere indagati per traffico di materiale pedopornografico.
Enzo Mazza ha mostrato innovativi modelli di business che riguardano la vendita di contenuti online ed ha sottolineato come sia necessario che in Italia si cominci ad attuarli.
Ha inoltre sottolineato la necessita' di "blanket licenses" multiterritoriali che corrispondono alla natura dei contenuti online ed evitano i colli di bottiglia derivanti dal dover richiedere licenze territorio per territorio.
Nel corso dell'intervento non ha mancato di evidenziare come il modello "tradizionale" sia ormai costituito dall'acquisto su Apple Itunes.
Paolo Nuti, nel sottolineare come AIIP sia contro la violazione del diritto d'autore, ha richiesto a gran voce che in Italia si consenta di attuare una procedura di "doppio notice and take down" (avvertire gli utenti che violano il diritto d'autore che stanno commettendo un illecito ed invitarli a cessare il comportamento).
Tale approccio, che per Nuti coincide con la visione espressa da Lavagnini di responsabilizzare gli utenti,
e' per AIIP l'unico possibile per riportare il numero di violazioni ad un numero accettabile ma e' impedito da una improvvida trasposizione delle Direttive comunitarie in materia. Il provider che chieda ad un proprio utente di cessare un comportamento illecito puo' essere incriminato per favoreggiamento.
Eugenio Prosperetti, intervenendo come rappresentante di API (Associazione Produttori Indipendenti) ha parlato della necessita' di combattere la pirateria anche inondando la rete di contenuti legittimi, sviluppati per tale modalita' distributiva. Perche' cio' accada occorre che i produttori e gli autori iniziino a conoscere i modelli distributivi online ed a pensare in questa chiave. Questa e' una delle linee di azione di API che trova gia' attuazione in un progetto di nome Glitner, presentato al festival di Berlino ed in corso di realizzazione (un portale dove domanda ed offerta di diritti VoD si possono incontrare in un social network B2B).
La sessione mattutina si e' conclusa con gli interessanti interventi del collega Giuseppe Mazziotti che ha trattato, tra gli altri, il tema della tutela penale e civile negli USA del diritto d'autore, di Marco Pierani e di Giorgio Sebastiano che hanno portato il punto di vista dei consumatori, sottolineando come i consumatori non siano interessati a "copiare illegalmente" ma solo a poter usare legalmente senza penalizzazioni cio' che hanno legalmente acquistato.

September 05, 2007

La Cassazione e i modchip

La notizia e' questa:

http://www.rainews24.it/notizia.asp?newsid=73445

e, per i piu' addentro ai meccanismi del diritto, si trova anche il testo della sentenza su

http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=450

In sostanza, la Corte di Cassazione, qualche giorno fa, ha annullato la decisione della Corte d'Appello di Trento che aveva assolto un produttore/commerciante di "modchip" (integrati per modificare la console PlayStation 2), in quanto, all'epoca dei fatti (prima del 2003), la normativa che vieta l'aggiramento delle misure tecnologiche di protezione, non sarebbe ancora stata in vigore.
La Cassazione sostiene nella sentenza che anche la precedente formulazione era idonea a comprendere i fatti posti in essere e, cio' sul presupposto che i modchip fossero destinati a masterizzare giochi con l'aggiramento delle misure tecnologiche di protezione.
Non conosco lo svolgimento effettivo effettivo dei fatti di causa, ma, mi sembra che, se vi fosse una seria prova che i modchip erano intesi prevalentemente a consentire ed agevolare le funzioni ulteriori della PS2 (ad esempio la compatibilita' con Linux o a consentire l'utilizzo di giochi open source), la tesi della Corte non regga.
Se cosi' fosse, pero' (ad esempio se vi fosse stato un accordo, magari scritto, in tal senso), vi dovrebbe essere una responsabilita' di chi ha utilizzato i modchip nei confronti dell'imputato. Ovviamente sono solo ipotesi da blog.
Tuttavia un eco nella sentenza c'e': la Cassazione ammette, quasi in apertura, che i modchip servono anche a scopi legittimi e cita persino Linux e (forse a sproposito, tempo che non lo sentivo nominare) il BASIC!
Comunque, al solito, se ne puo' parlare.
Quello che mi preme sostenere qui e' che NON E' VERO CHE LA CASSAZIONE HA VIETATO I MODCHIP, ERANO GIA' VIETATI ANCHE SENZA LA CASSAZIONE SE UTILIZZATI PER VIOLARE IL DIRITTO D'AUTORE, il caso in questione riguardava il fatto SE ERANO VIETATI ANCHE PRIMA DEL 2003 OPPURE NO. DOPO IL 2003 non vi e' questione.

Eugenio

July 19, 2007

Ottenimento IP da provider: non si puo' sempre fare!

Notizia dal blog di Quinta: la Corte di Giustizia europea starebbe per emettere una raccomandazione che invita a non utilizzare IP di privati ed altri dati personali in casi civili riguardanti proprietà intellettuale. Il link alla notizia e' a: http://www.forbes.com/feeds/ap/2007/07/18/ap3927736.html
Pertanto, la riservatezza dei dati personali e' stata reputata (!) un valore superiore alla protezione dell'interesse economico alla retribuzione dell'opera dell'ingegno.
Ciò non vale in caso di fattispecie penale, ma non vuol neanche dire che uno possa fare giustizia privata.
Sembrerebbero (altre) brutte notizie per chi voleva già emulare il fantomatico Peppermint Jam (ma voi avete dischi della Peppermint Jam? Io non l'avevo mai sentita prima che balzasse agli onori delle cronache giudiziarie!).
Vedremo come andrà a finire.
Ciao,

E.

May 28, 2007

una bella lezione di fair use

Questo filmino che ho trovato sul blog di Stefano e' affascinante.
http://dotsub.com/films/afairyusetale/index.php?autostart=true&language_setting=none_630
Non viola il copyright anche se, in apparenza, e' totalmente illecito.
E' infatti una lezione sugli elementi fondamentali di copyright e sulle eccezioni al medesimo (fair use).
Il fair use, a differenza delle nostre "libere utilizzazioni" e' costituito da regole aperte: si determina caso per caso se si possa o meno derogare al copyright in base ai criteri esposti nel filmino.
Il filmino e', a sua volta, fair use perche' prende elementi "protetti" (Walt Disney) ma solo per brevissime parti e per ragioni didattiche e, in parte, satiriche (inoltre l'impatto commerciale e' nullo): quindi, si puo' usare senza violare il copyright.
Veramente affascinante...

Eugenio su Nòva

Giovedì scorso ho scritto un articolo in tema di format su Nòva24. Piaciuto? Commenti? This is the place.

May 23, 2007

drm: che succede?

Sto completando la messa a punto di una relazione che ho fatto a Trento un paio di mesi fa ad un interessante convegno sui DRM organizzato dall'amico Prof. Roberto Caso.
Sul sito dell'Universita' di Trento (www.jus.unitn.it) , il convegno, per chi e' interessato, e' disponibile in video.
Mi pongo pero' il problema: cosa succede al DRM?
Itunes (EMI), Amazon... rendono disponibili audiovisivi senza misure tecnologiche di protezione perche' non credono piu' in questa tecnologia, perche' quelli del marketing pensano che la protezione scoraggi i consumi oppure perche' la protezione e' stata spostata altrove (dove?)?
Pensiamo positivo e sgombriamo il campo dall'ipotesi "Grande Fratello" (che al momento ha pure cambiato azionista...).
Personalmente, ritengo tuttavia che il "vero" Digital Rights Management possa esistere anche in presenza di brani distribuiti senza protezione tecnologica.
Se siamo in grado di realizzare un bollino di autenticita' SIAE o similare (che abbia la funzione di contare il numero di unita' distribuite) ed applicarlo ad un brano non protetto, questo atto e' senz'altro qualificabile come DRM e non e' una misura tecnologica di protezione.

Il DRM, in sostanza, non e' una protezione ma una gestione e, se cosi' interpretato, e' accettabile nel sistema dell'ordinamento.
La protezione e' un'altra cosa (misure tecnologiche di protezione): la protezione ci puo' essere o non essere e in quel caso sceglie l'utente cosa comprare. Per me non ci deve essere obbligo di applicarla ma, quando c'e' (ed e' posta a condizioni che deve stabilire la normativa che, sul punto, potrebbe essere migliore) e' giusto che la sua rimozione abbia una qualche sanzione.

December 24, 2006

Creative Commons & DRM

Oggi Leonardo Chiariglione, con il quale stiamo discutendo di alcuni aspetti del progetto Digital Media in Italia, ha scritto a tutti i componenti del gruppo segnalando un interessante articolo di Bill Rosenblatt: http://www.drmwatch.com/legal/article.php/3645366
E ' interessante perché rilancia la idea di cui stavamo già discutendo da tempo in dmin.it: Creative Commons è una forma di DRM epurata da technical protection measures.
Noi abbiamo anche discusso del fatto che dove vi è Creative Commons non si potrebbe, in teoria, aggiungere un DRM diverso, quale Fairplay o Windows Media perché non consenito dalla licenza.
Il problema è capire se è il DRM o l'utilizzatore che cambia il regime del DRM a violare il dettato della licenza CC.
O è forse il DRM di CC che consente di essere violato?

Eugenio