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August 20, 2007

Rapporto sulla IPTV

Back to work (o quasi, da dove sono sono collegato via modem analogico!!).
Prima di partire per le vacanze ho coordinato con Robert Castrucci dell'ISIMM un corposo rapporto sulla IPTV per la Fondazione Ugo Bordoni.
Invito chi volesse saperne di piu' sull'argomento a leggerlo e, eventualmente, a fornire feedback.

E' pubblicato a http://www.fub.it/?modulo=Apprdet&ident=83

Ciao,

E.

May 07, 2007

IPTV e nuova Direttiva TV senza frontiere

Salve,

sapete che c'e' in giro il testo, emendato e consolidato, della nuova Direttiva TV senza frontiere?
Come ho gia' avuto occasione di dire si chiama ora Audiovisual Media Services Directive.
Alcuni tratti essenziali (buoni!):
- il fornitore di contenuti on demand si chiama media services provider e ne ha la responsabilia' editoriale
- il fornitore di contenuti lineari (e near-Video On Demand) e' invece il broadcaster e, anch'esso, ha responsabilita' editoriale
- chi svolge attivita' di mero trasporto di contenuti (ad esempio un ISP) NON HA RESPONSABILITA' EDITORIALE (da qui discende che una rete disaggregata e neutrale e normativamente possibile!)
- le quote di riserva per le opere europee valgono solo per i broadcaster, l'on-demand ne e' esente
- la normativa su pubblicita' e sponsorizzazioni vale invece per tutti

Che ne pensate? Ne parliamo? Ritengo che occorra commentare questa normativa e analizzarla alla luce delle nostre norme attuali.
C'e' troppo silenzio su questo blog!

Eugenio

April 24, 2007

Broadcast Flag

Sapete cosa e' il problema del broadcast flag?
Mentre noi dibattiamo di Direttiva Audiovisual Media (presto ne parlero') negli USA quando si parla di TV si ragiona ormai di questo tema da noi sconosciuto.
Io non sono un sostenitore della superiorita' della regolamentazione americana, per una ragione molto semplice: il contesto tecnologico di tv e tlc e' talmente diverso e il sistema giuridico e' talmente diverso che i paragoni facili sono quasi sempre azzardati.
Letteralmente broadcast flag vuol dire "marcatore di trasmissioni televisive".
Sono in sostanza informazioni digitali, contenute nel programma televisivo trasmesso attraverso reti digitali che servono varie funzioni.
La prima, ovvia, e' di Digital Rights Management e di Technical Protection Measures.
Qui, consentitemi un piccolo inciso che devo sviluppare negli atti di un convegno a cui ho recentemente partecipato (a proposito quando vi capita ditemi se vi piacciono i post brevi o lunghi cosi' mi regolo).
Si tratta senza dubbio di politiche di DRM/TPM poiche' la funzione delle flags e' sempre di stabilire e, se del caso, impedire bloccando via decoder se si possa o meno esercitare una certa facolta' (es. videoregistrare, vedere la pubblicita', ecc.).
Se la flag fosse, pur digitale, semplicemente dichiarativa ed idonea a informare il decoder sul regime dei diritti (attraverso quindi una codifica appropriata) senza pero' arrivare a misure bloccanti  parlerei di Digital Rights Management.
Se si trattasse di informazioni sul regime dei diritti che sono incorporate in forma elettronica (es. watermarking), si tratta di un tertium genus.
Dicevo, le broadcast flag sono quindi DRM e TPM allo stesso tempo, e, come prevedibile, per portarle in un testo normativo si stanno sperimentando notevoli difficolta'.
Infatti, quando la legge deve delegare alla tecnologia la sua applicazione incondizionata, si perde in flessibilita'.
Un giudice americano ha dichiarato la normativa FCC sul broadcast flag incompatibile con la dottrina del fair use, quella che consente, se non si nuoce al titolare dei diritti, di fare libero uso del materiale protetto.
Non sarebbe infatti possibile usare questo diritto in presenza del broadcast flag.
E' la riprova di tanti ragionamenti che da tempo cerco di portare avanti in vari luoghi, incluso Digital Media in italia.
Forse questo blog e' un buon posto per continuarli e svilupparli.

Vedremo.

Eugenio

March 13, 2007

Un nuovo decoder unico

Qualche tempo fa scrivevo: http://www.mcreporter.info/sistema/eprosp6.htm Ora il mercato si è evoluto ma i contenuti dell'intervento sopra citato sono ancora validi nelle linee generali. Occorre riflettere nuovamente sulla possibilita' di una norma sul decoder unico per rivitalizzare il mercato dei contenuti digitali. Senza ovviamente penalizzare gli attori del mercato attuali: satellitari, Internet, cavo, DTT, mobile. I decoder povrebbero essere integrati: tecnologia proprietaria e tecnologia "aperta", accordandosi su una specifica pubblica da affiancare alle varie codifiche proprietarie.

Si potrebbe addirittura affiancare la codifica pubblica alla codifica proprietaria in una sorta di versione "plus" del set top box.

Che ne pensate?

January 31, 2007

Format c:?

Ho recentemente avuto occasione di occuparmi di format televisivi.
Un minimo sunto della mia esperienza, scritto insieme all'amico Vincenzo Visco Comandini è disponibile sul sito dell'ISIMM e, per gentile concessione, qui:

http://tmtlaw.typepad.com/format.pdf

Il tema merita sicuramente approfondimento.
I format hanno poca ed incostante tutela dal punto di vista giuridico, molta dal punto di vista del mercato.
E' giusto?
Occorrono correttivi? Sarebbero forzature del modello del diritto d'autore o premi ad un prodotto che assomiglia semre di piu' al soggetto cinematografico?
Il modello BBC funziona bene, lo dobbiamo importare?
Il caso "fattore C" ci puo' insegnare qualcosa?
Vogliamo parlarne?

A presto.

E.

January 19, 2007

IPTV (parte 2)

Ho atteso invano e nessun commento su IPTV parte 1.
Peccato.
Via con la parte 2.
...dicevamo che i bit "potrebbero non essere tutti uguali".
Infatti si discute della regolamentazione della IPTV (in tutte le sedi).
E' un servizio che appartiene al mercato televisivo (TV) o al mercato dei servizi a banda larga (IP)?
La risposta dipende molto dal valore che diamo ai bit.
Se li consideriamo aggregati a formare contenuti, possiamo avvicinarci alla normativa TV.
Se li consideriamo per quel che sono, dati, stiamo sicuramente parlando di servizi a banda larga.
In questo processo forse trascuriamo che la IPTV non fornisce un servizio meramente televisivo e, allora, è comunque attinente (anche) al mercato dei servizi a banda larga.
Le conseguenze dell'uno e dell'altro percorso non sono indifferenti.
Un esempio?
Quote pubblicitarie si/no.
Un altro?
Fasce protette per la programmazione dei minori si/no.
Un altro?
Applicabilità della direttiva e-commerce.
Questo il tema. Un tema pesante. Che richiede commenti.
Sotto quindi. Parliamone. Incoraggiate il mio esperimento.

Eugenio

January 09, 2007

IPTV parte prima

Vorrei esordire riproponendo un mio articolo pubblicato da Key4biz nel 2003 (Raffaele se hai qualcosa in contrario alla ripubblicazione sul mio blog, fammelo sapere):

La convergenza tra Tv e telefonia mobile è arrivata. Come deve muoversi il regolatore

 

 

 

 

La convergenza tra televisione e telefonia mobile è ormai una realtà. In particolare, emergono tre punti forti. Ma veniamo ai fatti.

 

A) Uno dei principali operatori nazionali, TIM, ha da poco lanciato un servizio che, seppur con molti limiti - il più evidente dei quali è il ristretto numero di modelli di terminali serviti (un solo modello della Nokia, per adesso) -, consente la ricezione sul cellulare in tempo reale di programmi televisivi delle emittenti che fanno capo al gruppo Telecom Italia (La7 e MTV Italia) e di alcuni canali tematici (quali Coming Soon Television, Class Financial Network); 

 

B) Lo stesso operatore ha lanciato, in questi giorni, l'estensione del nuovo servizio e così con alcuni modelli di cellulari è possibile "realizzare brevi filmati" e trasmetterli ad un PC attraverso Internet; 

 

C) Uno dei principali produttori di apparati e infrastrutture di telefonia mobile, la svedese Ericsson, ha messo a punto e dimostrato in pubblico il funzionamento di tecnologie che consentono una prima integrazione tra applicazioni di telefonia mobile avanzata (messaggistica MMS) e set top box per la televisione digitale terrestre dotati di canale GPRS integrato.

E' dunque possibile creare una connessione punto-punto (e in futuro sarà forse possibile una connessione punto-multipunto) tra il proprio terminale GSM-GPRS e il set-top box televisivo digitale terrestre GPRS predisposto al servizio al fine di visualizzare un piccolo filmato ripreso con la videocamera del "telefonino" sul televisore di casa. 

 

Tali tipologie di servizio, assai semplici concettualmente e ormai realizzabili tecnicamente grazie all'evoluzione delle reti radiomobili, comportano, nel modo in cui esse si pongono rispetto alla normativa televisiva e delle telecomunicazioni, alcune interessanti tematiche. 

 

Il presente contributo, lungi dal voler dare risposte a domande che ancora non hanno una propria compiutezza, vista l'immaturità dei servizi cui si riferiscono, vuol semplicemente porre alcuni interrogativi che diano l'idea della complessità delle tematiche da risolvere, così da stimolare la riflessione dei giuristi e dei legislatori in materia. 

 

La prima considerazione da svolgere è che i tipi di servizi sommariamente illustrati sopra, per quanto al momento siano ancora ad un livello quasi "sperimentale", esemplificano perfettamente il significato del termine convergenza fra reti e mezzi di comunicazione di massa (e non) in atto. 

 

Prendiamo innanzi tutto il servizio Free TV di TIM, descritto sopra ai punti a) e b).

 

Esso ha una particolare valenza "di rottura" rispetto a un sistema caratterizzato dalla continua e costante introduzione di nuovi servizi interattivi evoluti bastati su radiomobile cellulare di seconda e terza generazione.

 

La radice del problema risiede nel fatto che il telefono, particolarmente quello radiomobile cellulare, è un mezzo di comunicazione individuale, assai diverso dai mezzi di comunicazione "di massa" quali sono radio, televisione e stampa. 

 

L'integrazione dei suddetti mezzi di comunicazione in (e con) un mezzo di comunicazione individuale una volta era tecnicamente impossibile se non inconcepibile persino dal punto di vista teorico. Da notare che il fenomeno fu compiutamente previsto solo in anni abbastanza recenti nel noto libro di Nicholas Negroponte "Essere Digitali". 

 

Una delle ragioni di tale ritardo nel prevedere il fenomeno si può ritrovare nella diversità tra i due mezzi di comunicazione in questione: il telefono è volto a far comunicare il singolo con il singolo, la televisione mette invece in comunicazione il singolo punto trasmittente con una pluralità indistinta di individui.

 

Tale diversità, quando la si voglia leggere dal punto di vista del quadro normativo non può essere ignorata poiché non è stata ignorata dal legislatore che ha regolato i due mezzi di comunicazione in questione. 

 

Se si predispongono servizi della convergenza trascurando il dato appena esposto, si corre il rischio che, caduti i "Muri di Berlino" concettuali e tecnici tra tipologie di servizio, viene ad applicarsi alla nuova interattività convergente un sistema ibrido di norme, mutuate da televisione e telefonia, ma sostanzialmente inadatte o incompatibili a disciplinare le nuove realtà. 

 

I motivi perché ciò potrebbe accadere sono da ricercarsi nel fatto che le trasmissioni televisive, nel senso tradizionale, sono, come noto, di tipo broadcast: da un punto originante esse raggiungono un numero indeterminato di destinatari simultaneamente o quasi. 

 

Caratteristica dei destinatari dei servizi di broadcasting è che non sono identificabili nominativamente, fatta eccezione per i servizi in pay per view e video on demand, dove l'operatore ha traccia del richiedente attraverso lo strumento di pagamento utilizzato e attraverso l'intestatario della smart-card abilitata alla visione. 

 

Diverso è il quadro nella telefonia radiomobile cellulare: la trasmissione è di tipo punto-punto, dal terminale del chiamante o dell'operatore che eroga il servizio viene originata una trasmissione specificamente e volutamente diretta al terminale del destinatario, sia essa una telefonata, un SMS, un MMS o, come nel caso di specie, un audiovisivo. 

 

Il punto è proprio questo: la televisione, quando è sul telefonino è innaturalmente costretta ad essere una trasmissione punto-punto (o, se ci sono più spettatori di uno stesso programma allo stesso momento, punto-multipunto, che è comunque diverso dal broadcast in quanto quest¿ultimo è diretto verso un numero indeterminato di destinatari). 

 

Non è sicuramente il servizio TIM in questione il primo caso di audiovisivi trasmessi sul cellulare, esso è però il primo caso di audiovisivi trasmessi in real time. Nei servizi di altro tipo, gli audiovisivi sono "preconfezionati" e trasmessi a richiesta da un server video, equiparabile a una videocassetta/DVD. 

 

Nel caso del servizio TV sul telefonino invece grande evidenza è data al fatto che le trasmissioni arrivano, come detto, in tempo reale: non vi è alcuna mediazione (se non i tempi tecnici necessari alla trasmissione) tra il broadcast e la trasmissione per il proprio terminale radiomobile cellulare. 

 

Cosa comporta questo dal punto di vista giuridico?

 

Vi è innanzi tutto una questione relativa alla (teorica) tracciabilità delle trasmissioni rispetto al telespettatore. 

 

Non ci sono dubbi che grandi operatori, come quello che ha introdotto per primo il servizio in Italia, avranno preso tutte le precauzioni del caso in materia di tutela dei logs rispetto alla riservatezza dei dati, tuttavia, ci si domanda se, con la diffusione delle interazioni tra TV e telefonino e il prevedibile outsourcing della gestione dei servizi a "fornitori dei contenuti" terzi, non si porrà, ad esempio, su larga scala un problema di utilizzo "anomalo" dei dati dei logs di utilizzo dei servizi.

In prossimità di una campagna elettorale, sapere che un cittadino riceve sul telefonino con più frequenza programmi cui interviene una certa parte politica può, presuntivamente, classificare quel cittadino come un elettore di un certo schieramento, sapere che guarda trasmissioni relative ai film appena usciti al cinema può renderlo appetibile per promozioni riguardanti home video, ecc. 

 

Se allo scenario appena tratteggiato si aggiunge il fatto che i cellulari UMTS avranno il servizio di localizzazione si potrà avere un SMS del tipo "stai visionando una trasmissione relativa all'alta moda della marca XY, tra due isolati passerai davanti a un negozio che vende l'abito che vedi, compralo e avrai il 20% di sconto", cosa sicuramente non fattibile con una televisione tradizionale e che, nel caso di utilizzo di tv sul cellulare da parte dei minori, potrebbe destare alcuni interrogativi. 

 

Ci si domanda poi se il fatto che la trasmissione che avvenga con la tecnica punto-punto o punto-multipunto, e comunque con tecnica non televisiva e ad opera di un operatore non televisivo, possa generare problemi per questo solo fatto. L'operatore TIM ha (correttamente a nostro avviso) negoziato diritti speciali per la trasmissione dei contenuti su terminale GSM con le emittenti interessate ponendo così un importante precedente in tal senso: così dovranno fare tutti gli operatori che intendano avviare attività di questo tipo. Ma ciò è sufficiente? 

 

Non sembra, salvo smentite, essersi posta la questione di un rapporto concessorio per l'esercizio della televisione sul telefonino. E' pur vero che un titolo concessorio per trasmissioni di questo tipo al momento non è formalmente richiesto dalle norme vigneti ma ciò può voler dire due cose: o che la mobile-tv via GPRS è la prima televisione veramente "deregolata" o che il Ministero delle Comunicazioni non è ancora riuscito a classificare tra le televisioni questo tipo di attività in quanto essa è, per così dire, fuori dagli schemi. 

 

Se è vera la seconda ipotesi, siamo in presenza di una bomba a tempo e l'avvento del digitale terrestre, che sembrerebbe fornire una perfetta sistemazione a questo servizio (TIM operatore di rete, i canali "fornitori di contenuti¿) potrebbe fornire lo spunto per "aprire l'ombrello normativo". 

 

Su quest¿ultimo punto ci si permette inoltre di fornire un ulteriore caveat sempre con l'idea che prevenire un problema possibile è meglio che doverlo risolvere successivamente: la Legge Gasparricon ogni mezzo" e, dunque, anche quelli trasmessi via cellulare.  definisce come programmi televisivi quelli trasmessi "

 

E' allora importante sottolineare ancora una volta che le argomentazioni qui svolte non rappresentano tentativi di argomentare un "falso problema¿: non si risolve la questione sostenendo che lo stream che arriva sul cellulare è "solo tecnicamente" una trasmissione punto-punto, essendo essa identica al broadcast televisivo. 

 

Occorre infatti, finché si è in tempo, porsi nell'ottica di traghettare la televisione da elettrodomestico posto davanti al divano a applet personale anche a livello normativo. 

 

Ci si chiede infatti cosa succederà quando un operatore telefonico lancerà su GSM un'emittente televisiva che non corrisponderà ad alcuna emittente via etere: come si dovrà porre questo operatore relativamente ai requisiti concessori che si impongono ad un operatore televisivo?

 

Fornire una risposta in toto affermativa parrebbe assurdo, se non altro per le enormi difficoltà interpretative derivanti dall'applicare al terminale mobile la normativa predisposta per l'elettrodomestico fisso (un esempio per tutti: i cellulari con il servizio TV in futuro pagheranno il canone RAI e di SKY oltre a quello dell'operatore??!). 

 

Sul cellulare poi non esistono (ancora?) obblighi di interconnessione e/o servizio universale: questa potrebbe essere una interessante linea futura di ragionamento perché, attualmente, il proprio operatore propone i propri canali agli abbonati in una situazione di monopolio che non ha riscontro in nessuna piattaforma televisiva (Sky ha i canali in chiaro, Fastweb ospita altri providers, ecc.). 

 

Che dire poi dei tetti di affollamento pubblicitario? Come potrebbero essere conteggiati nel momento in cui una trasmissione di particolare successo venisse seguita da milioni (il numero al momento è irrealistico ma in futuro...) di utenti sul cellulare oltre che dai normali telespettatori? 

 

Come assicurarsi poi di indicare, sul piccolo schermo di un cellulare, in maniera leggibile le informazioni richieste "a video" durante una televendita in maniera leggibile? 

 

Se si guarda alla normativa presente e futura in cerca di soluzioni il quadro non è del tutto confortante. 

 

Pensiamo poi alle problematiche che riguardano le altre tipologie di servizio descritte in apertura, diverse dalla semplice trasmissione di programmi televisivi su GSM: la trasmissione di video, realizzati con videocamere incorporate in cellulari, su Internet e su set-top-box DTT via GPRS. 

 

Vengono subito in mente le problematiche relative alla riservatezza dei dati delle persone riprese, che dovranno essere affrontate dal Garante a tempo debito. 

 

Ma viene anche in mente che potrà essere realizzata una nuova forma di spamming: quando questo servizio si evolverà fino a consentire (come sembra sarà possibile) l'invio da un terminale di un video a più set top box contemporaneamente, si potrebbero ricevere sul proprio televisore contenuti video sgraditi e non sollecitati. 

 

Poiché si tratta di trasmissioni punto-multipunto, ai limiti del broadcasting, chi le ha realizzate potrebbe essere trattato quasi fosse un'emittente televisiva che ha trasmesso dei contenuti inappropriati, con imprevedibili conseguenze sul piano sanzionatorio. 

 

Tutto ciò, solo volendo sfiorare la punta dell"iceberg, con la speranza che le vicende di cui si è trattato siano presto affrontate in sede normativa a tutti i livelli: con la nuova direttiva TV senza frontiere, con una estensione della Legge Gasparri (dandone per scontata ormai l'approvazione) che riconosca l'esistenza del servizio e deleghi l"AGCOM a disciplinarlo attraverso una normativa il più possibile concordata con gli operatori interessati.

© 2006 Key4biz  

(19 novembre 2003, notizia 10413)

non voglio gloriarmi in alcun modo di aver "azzeccato" alcune previsioni e alcune linee tematiche (non sono un indovino ma un osservatore del diritto e della tecnologia).

Il mio scopo è altro: vorrei rimarcare come alcuni dei contenuti e degli interrogativi contenuti nell'articolo siano tuttora irrisolti.

Lo spunto mi è venuto studiando il regolamento sulle vendite a distanza di servizi di comunicazione elettronica approvato da AGCOM con delibera 664/06/CONS. Sono norme attese da tempo, la cui "mancanza" nel sistema era stata rilevata da tempo... il vedere nuova disciplina sulle vendite a distanza mi ha fatto tornare alla mente quel mio articolo in cui facevo riferimento ai problemi delle televendite e da cosa nasce cosa.

La chiave di partenza per comprendere meglio il problema è la seguente.

Sulle reti circolano, ovviamente, bit. Le reti sono regolamentate in funzione dei molte funzioni che possono adempiere.

Alcuni tuttavia affermano che "i bit sono tutti uguali", questo è molto vero da un punto di vista astratto e tecnico.

Non è vero da un punto di vista regolamentare.

Sarebbe come dire, facendo un paragone con i trasporti, che "i veicoli che circolano sulle strade sono tutti uguali".

Certo, hanno tutti un motore e ruote ma ciò che trasportano (persone o merci, legalmente o illegalmente, per profitto o per svago) cambia molto le regole che ad essi si applicano.

E' un ragionamento complesso che, per ragioni di tempo (mio) dovrò svolgere in varie puntate.

Credo che sia un buon metodo, anche perché così si possono avere commenti parcellizzati sui singoli passaggi.

A presto.

January 01, 2007

Servizio pubblico, DRM, autocoscienza del blog

E' proprio vero che un blog è imprevedibile.
Nell'aprirlo pensavo che, visto quello di cui mi sto occupando ultimamente, sarei finito a parlare soprattutto di proprietà intellettuale.
Invece il primo post a tema IP, su DRM e Creative Commons, è finito (immeritatamente secondo me, forse lo devo esplicitare di più) , deserto.
Quello sul contratto di servizio RAI ha attecchito e promette di espandersi ancora.
Quanto sopra mi provoca qualche considerazione che spero stimoli il dibattito generale.
Ho notato che le chiacchere "da pizzeria" con gli amici, anche non del settore, ultimamente stanno cambiando.
C'è interesse verso i temi della comunicazione e della proprietà intellettuale, prima considerati tout court "noiosi" o "per addetti ai lavori".
Capita che in una stessa sera due persone distinte mi chiedano di Internet e del diritto d'autore appena sanno cosa faccio.
E' capitato che gli amici a cui ho detto del blog si siano voluti far raccontare la questione del contratto di servizio RAI nei dettagli.
Sono temi che interessano molto, che stanno a cuore. (Roberta, la RAI sta a cuore a molti)
Non trovo lo stesso interesse, se non in rete, sul tema "DRM" (Digital Rights Management).
Su questo credo che dmin.it abbia un problema di comunicazione, che però è facilmente risolvibile.
Occorre infatti che, sul punto, la proposta esca dal tecnicismo e diventi comprensibile per chiunque.
La soluzione dmin.it deve infatti essere "chiavi in mano" per essere proponibile. (per chi non la conosce, www.dmin.it)
Cosa sia un DRM non è infatti, a mio avviso, un concetto noto a chiunque, giovane o meno giovane che sia.
Sul fatto che il DRM è ignoto al grande pubblico il DRM che fa uso di misure tecnologiche di protezione (quello che limita i diritti utilizzando criptatura, cifratura ed altre tecnologie che, di fatto, impediscono l'azione che il titolare dei diritti non vuol far compiere all'utente) trae molta forza.
Molti infatti acquistano contenuti ignorando o sottovalutando la protezione DRM/TPM e, di fatto, non sapendo a cosa vanno incontro e poi si trovano a non poter utilizzare i files nel modo in cui desiderano o sugli apparati sui quali intendevano effettuare la fruizione.
La questione rileva anche per il discorso RAI.
Se RAI utilizza una tecnologia DRM, quale, tra quelle sul mercato, può usare?
Si può vincolare ad un solo fornitore di piattaforma DRM?
Deve essere compatibile con tutto e tutti (interoperabilie)?
Dobbiamo noi essere compatibili con RAI?
Si deve allineare alla televisione commerciale?
La televisione commerciale si deve allineare alla RAI?
Deve essere sviluppata una piattaforma standard (dmin.it) alternativa a piattaforme proprietarie che rimangono legittime?
Ed inoltre:
Come gestire la contrattualistica di un DRM interoperabile che la RAI eventualmente adottasse?
Se infatti, un titolare non volesse cedere i diritti, la RAI dovrebbe rifiutare il programma... (scelte simili sono state adottate all'estero) ma, per i programmi già in archivio? Ci sono i diritti?
Ed ancora:
Quale sarebbe la piattaforma per l'utente finale? Occorrerebbe rinnovare il parco decoder sat/DTT esistente?

December 23, 2006

Contratto di servizio RAI & Multimedia

Il primo post tematico ho deciso di farlo sul nuovo contratto di servizio RAI e, in particolare, sulle implicazioni dei nuovi obblighi che alla RAI derivano per quanto riguarda il multimediale dallo stesso.
E' un tema trattato anche da molti altri bloggers (es. Stefano, su blog.quintarelli.it ).
Io, oltre a riportare l'estratto del testo del contratto (art. 6) che è il seguente:

“Articolo 6
    (Offerta multimediale)

    1. La RAI si impegna a definire una strategia di valorizzazione della propria  produzione editoriale e dei propri  diritti audiovisivi sulle diverse piattaforme distributive, comprendenti l’offerta digitale terrestre, satellitare; IPTV, mobile e Internet.

    2. La Rai si impegna ad incrementare e aggiornare il servizio offerto sul portale  RAI.IT al fine di estendere l’attuale produzione di contenuti specifici per Internet e  dare adeguata visibilita' a tutta l’offerta di contenuti RAI, con particolare riferimento  all’offerta radio-televisiva.

    3. La Rai si impegna, per quanto riguarda l’offerta di contenuti sul portale RAI.IT, a:

    a) definire linee guida di pubblicazione sul portale RAI.IT in modo da facilitare e rendere coerente e accessibile la navigazione dell’utenza all’interno di tutti i siti che fanno capo a tale portale. In particolare,  la RAI si impegna a rispettare i criteri di  accessibilita' e usabilita', secondo i criteri coerenti con quanto specificato dal consorzio  internazione W3C;

    b) rendere disponibili sul portale RAI.IT tutti i contenuti radiotelevisivi prodotti dalla  RAI a tutti gli utenti che si collegano ad Internet dal territorio nazionale, avendo cura di rendere disponibile i contenuti trasmessi dalla televisione e dalla radio non appena termina la trasmissione di tali contenuti;”

ritengo sia opportuno iniziare, da subito, a porsi alcune domande su cosa questo testo comporta, giuridicamente, per la RAI:

•    La formulazione del nuovo articolo lascia irrisolto più di un interrogativo infatti:
•    (i) da una parte il portale “RAI.IT” è una entità non ben definita, o, comunque, suscettibile di migliore definizione e (ii) dall’altra il contratto parla di contenuti prodotti dalla RAI, sono forse i contenuti trasmessi o sono solo le effettive produzioni RAI, senza quindi obbligo di acquisire diritti? Inoltre,
•    i destinatari sono tutti gli utenti che si collegano dal territorio nazionale: ha senso discriminare chi si collega dall’estero? Come riconoscerlo? Occorre sbarrare l’accesso? E’ sufficiente un obbligo di best effort in tal senso o un avvertimento?
•    Come comportarsi riguardo ai gestori che adottano modelli di rete a “walled garden” , possono ugualmente ospitare il segnale RAI?
•    Ma l’oggetto dell’articolo del contratto è il segnale RAI, i canali RAI o sono, come in realtà sembra, singoli contenuti? Se sono singoli contenuti non sarebbe nemmeno applicabile, in prospettiva l’art. 3, comma 10, del DDL Gentiloni, in caso di approvazione nella sua forma attuale.  Questo infatti si applica ai soli contenuti lineari.
•    non viene specificato il regime con cui i contenuti in questione debbono essere resi disponibili: proprietario, creative commons, “modello BBC”, ecc. Questo è un vuoto da colmare in qualche modo.


Questo è soltanto un primissimo elenco, i temi sono in realtà moltissimi.

Occorrerà quindi approfondire ancora l'argomento. Intanto mi piacerebbe avere i primi commenti.


Eugenio