Vorrei esordire riproponendo un mio articolo pubblicato da Key4biz nel 2003 (Raffaele se hai qualcosa in contrario alla ripubblicazione sul mio blog, fammelo sapere):
La convergenza tra Tv e telefonia mobile è arrivata. Come deve muoversi il regolatore
La
convergenza tra televisione e telefonia mobile è ormai una realtà. In
particolare, emergono tre punti forti. Ma veniamo ai fatti.
A) Uno dei principali operatori nazionali, TIM,
ha da poco lanciato un servizio che, seppur con molti limiti - il più
evidente dei quali è il ristretto numero di modelli di terminali
serviti (un solo modello della Nokia, per adesso)
-, consente la ricezione sul cellulare in tempo reale di programmi
televisivi delle emittenti che fanno capo al gruppo Telecom Italia (La7 e MTV Italia) e di alcuni canali tematici (quali Coming Soon Television, Class Financial Network);
B)
Lo stesso operatore ha lanciato, in questi giorni, l'estensione del
nuovo servizio e così con alcuni modelli di cellulari è possibile
"realizzare brevi filmati" e trasmetterli ad un PC attraverso Internet;
C) Uno dei principali produttori di apparati e infrastrutture di telefonia mobile, la svedese Ericsson,
ha messo a punto e dimostrato in pubblico il funzionamento di
tecnologie che consentono una prima integrazione tra applicazioni di
telefonia mobile avanzata (messaggistica MMS) e set top box per la televisione digitale terrestre dotati di canale GPRS integrato.
E'
dunque possibile creare una connessione punto-punto (e in futuro sarà
forse possibile una connessione punto-multipunto) tra il proprio
terminale GSM-GPRS e il set-top box televisivo digitale terrestre GPRS
predisposto al servizio al fine di visualizzare un piccolo filmato
ripreso con la videocamera del "telefonino" sul televisore di casa.
Tali
tipologie di servizio, assai semplici concettualmente e ormai
realizzabili tecnicamente grazie all'evoluzione delle reti radiomobili,
comportano, nel modo in cui esse si pongono rispetto alla normativa
televisiva e delle telecomunicazioni, alcune interessanti tematiche.
Il
presente contributo, lungi dal voler dare risposte a domande che ancora
non hanno una propria compiutezza, vista l'immaturità dei servizi cui
si riferiscono, vuol semplicemente porre alcuni interrogativi che diano
l'idea della complessità delle tematiche da risolvere, così da
stimolare la riflessione dei giuristi e dei legislatori in materia.
La
prima considerazione da svolgere è che i tipi di servizi sommariamente
illustrati sopra, per quanto al momento siano ancora ad un livello
quasi "sperimentale", esemplificano perfettamente il significato del
termine convergenza fra reti e mezzi di comunicazione di massa (e non) in atto.
Prendiamo innanzi tutto il servizio Free TV di TIM, descritto sopra ai punti a) e b).
Esso
ha una particolare valenza "di rottura" rispetto a un sistema
caratterizzato dalla continua e costante introduzione di nuovi servizi
interattivi evoluti bastati su radiomobile cellulare di seconda e terza
generazione.
La
radice del problema risiede nel fatto che il telefono, particolarmente
quello radiomobile cellulare, è un mezzo di comunicazione individuale,
assai diverso dai mezzi di comunicazione "di massa" quali sono radio,
televisione e stampa.
L'integrazione
dei suddetti mezzi di comunicazione in (e con) un mezzo di
comunicazione individuale una volta era tecnicamente impossibile se non
inconcepibile persino dal punto di vista teorico. Da notare che il
fenomeno fu compiutamente previsto solo in anni abbastanza recenti nel
noto libro di Nicholas Negroponte "Essere Digitali".
Una
delle ragioni di tale ritardo nel prevedere il fenomeno si può
ritrovare nella diversità tra i due mezzi di comunicazione in
questione: il telefono è volto a far comunicare il singolo con il
singolo, la televisione mette invece in comunicazione il singolo punto
trasmittente con una pluralità indistinta di individui.
Tale
diversità, quando la si voglia leggere dal punto di vista del quadro
normativo non può essere ignorata poiché non è stata ignorata dal
legislatore che ha regolato i due mezzi di comunicazione in questione.
Se
si predispongono servizi della convergenza trascurando il dato appena
esposto, si corre il rischio che, caduti i "Muri di Berlino"
concettuali e tecnici tra tipologie di servizio, viene ad applicarsi
alla nuova interattività convergente un sistema ibrido di norme,
mutuate da televisione e telefonia, ma sostanzialmente inadatte o
incompatibili a disciplinare le nuove realtà.
I
motivi perché ciò potrebbe accadere sono da ricercarsi nel fatto che le
trasmissioni televisive, nel senso tradizionale, sono, come noto, di
tipo broadcast: da un punto originante esse raggiungono un numero indeterminato di destinatari simultaneamente o quasi.
Caratteristica
dei destinatari dei servizi di broadcasting è che non sono
identificabili nominativamente, fatta eccezione per i servizi in pay per view e video on demand,
dove l'operatore ha traccia del richiedente attraverso lo strumento di
pagamento utilizzato e attraverso l'intestatario della smart-card
abilitata alla visione.
Diverso
è il quadro nella telefonia radiomobile cellulare: la trasmissione è di
tipo punto-punto, dal terminale del chiamante o dell'operatore che
eroga il servizio viene originata una trasmissione specificamente e volutamente diretta al terminale del destinatario, sia essa una telefonata, un SMS, un MMS o, come nel caso di specie, un audiovisivo.
Il
punto è proprio questo: la televisione, quando è sul telefonino è
innaturalmente costretta ad essere una trasmissione punto-punto (o, se
ci sono più spettatori di uno stesso programma allo stesso momento,
punto-multipunto, che è comunque diverso dal broadcast in quanto quest¿ultimo è diretto verso un numero indeterminato di destinatari).
Non
è sicuramente il servizio TIM in questione il primo caso di audiovisivi
trasmessi sul cellulare, esso è però il primo caso di audiovisivi
trasmessi in real time. Nei servizi di
altro tipo, gli audiovisivi sono "preconfezionati" e trasmessi a
richiesta da un server video, equiparabile a una videocassetta/DVD.
Nel
caso del servizio TV sul telefonino invece grande evidenza è data al
fatto che le trasmissioni arrivano, come detto, in tempo reale: non vi
è alcuna mediazione (se non i tempi tecnici necessari alla
trasmissione) tra il broadcast e la trasmissione per il proprio terminale radiomobile cellulare.
Cosa comporta questo dal punto di vista giuridico?
Vi è innanzi tutto una questione relativa alla (teorica) tracciabilità delle trasmissioni rispetto al telespettatore.
Non
ci sono dubbi che grandi operatori, come quello che ha introdotto per
primo il servizio in Italia, avranno preso tutte le precauzioni del
caso in materia di tutela dei logs rispetto alla
riservatezza dei dati, tuttavia, ci si domanda se, con la diffusione
delle interazioni tra TV e telefonino e il prevedibile outsourcing
della gestione dei servizi a "fornitori dei contenuti" terzi, non si
porrà, ad esempio, su larga scala un problema di utilizzo "anomalo" dei
dati dei logs di utilizzo dei servizi.
In
prossimità di una campagna elettorale, sapere che un cittadino riceve
sul telefonino con più frequenza programmi cui interviene una certa
parte politica può, presuntivamente, classificare quel cittadino come
un elettore di un certo schieramento, sapere che guarda trasmissioni
relative ai film appena usciti al cinema può renderlo appetibile per
promozioni riguardanti home video, ecc.
Se allo scenario appena tratteggiato si aggiunge il fatto che i cellulari UMTS avranno il servizio di localizzazione si potrà avere un SMS del tipo "stai
visionando una trasmissione relativa all'alta moda della marca XY, tra
due isolati passerai davanti a un negozio che vende l'abito che vedi,
compralo e avrai il 20% di sconto", cosa sicuramente non fattibile
con una televisione tradizionale e che, nel caso di utilizzo di tv sul
cellulare da parte dei minori, potrebbe destare alcuni interrogativi.
Ci
si domanda poi se il fatto che la trasmissione che avvenga con la
tecnica punto-punto o punto-multipunto, e comunque con tecnica non
televisiva e ad opera di un operatore non televisivo, possa generare
problemi per questo solo fatto. L'operatore TIM ha (correttamente a
nostro avviso) negoziato diritti speciali per la trasmissione dei
contenuti su terminale GSM con le emittenti interessate ponendo così un
importante precedente in tal senso: così dovranno fare tutti gli
operatori che intendano avviare attività di questo tipo. Ma ciò è
sufficiente?
Non
sembra, salvo smentite, essersi posta la questione di un rapporto
concessorio per l'esercizio della televisione sul telefonino. E' pur
vero che un titolo concessorio per trasmissioni di questo tipo al
momento non è formalmente richiesto dalle norme vigneti ma ciò può
voler dire due cose: o che la mobile-tv
via GPRS è la prima televisione veramente "deregolata" o che il
Ministero delle Comunicazioni non è ancora riuscito a classificare tra
le televisioni questo tipo di attività in quanto essa è, per così dire,
fuori dagli schemi.
Se
è vera la seconda ipotesi, siamo in presenza di una bomba a tempo e
l'avvento del digitale terrestre, che sembrerebbe fornire una perfetta
sistemazione a questo servizio (TIM operatore di rete, i canali
"fornitori di contenuti¿) potrebbe fornire lo spunto per "aprire
l'ombrello normativo".
Su quest¿ultimo punto ci si permette inoltre di fornire un ulteriore caveat sempre con l'idea che prevenire un problema possibile è meglio che doverlo risolvere successivamente: la Legge Gasparricon ogni mezzo" e, dunque, anche quelli trasmessi via cellulare.
E'
allora importante sottolineare ancora una volta che le argomentazioni
qui svolte non rappresentano tentativi di argomentare un "falso
problema¿: non si risolve la questione sostenendo che lo stream che arriva sul cellulare è "solo tecnicamente" una trasmissione punto-punto, essendo essa identica al broadcast televisivo.
Occorre infatti, finché si è in tempo, porsi nell'ottica di traghettare la televisione da elettrodomestico posto davanti al divano a applet personale anche a livello normativo.
Ci
si chiede infatti cosa succederà quando un operatore telefonico lancerà
su GSM un'emittente televisiva che non corrisponderà ad alcuna
emittente via etere: come si dovrà porre questo operatore relativamente
ai requisiti concessori che si impongono ad un operatore televisivo?
Fornire una risposta in toto
affermativa parrebbe assurdo, se non altro per le enormi difficoltà
interpretative derivanti dall'applicare al terminale mobile la
normativa predisposta per l'elettrodomestico fisso (un esempio per
tutti: i cellulari con il servizio TV in futuro pagheranno il canone RAI e di SKY oltre a quello dell'operatore??!).
Sul
cellulare poi non esistono (ancora?) obblighi di interconnessione e/o
servizio universale: questa potrebbe essere una interessante linea
futura di ragionamento perché, attualmente, il proprio operatore
propone i propri canali agli abbonati in una situazione di monopolio
che non ha riscontro in nessuna piattaforma televisiva (Sky ha i canali
in chiaro, Fastweb ospita altri providers, ecc.).
Che
dire poi dei tetti di affollamento pubblicitario? Come potrebbero
essere conteggiati nel momento in cui una trasmissione di particolare
successo venisse seguita da milioni (il numero al momento è
irrealistico ma in futuro...) di utenti sul cellulare oltre che dai
normali telespettatori?
Come
assicurarsi poi di indicare, sul piccolo schermo di un cellulare, in
maniera leggibile le informazioni richieste "a video" durante una
televendita in maniera leggibile?
Se si guarda alla normativa presente e futura in cerca di soluzioni il quadro non è del tutto confortante.
Pensiamo
poi alle problematiche che riguardano le altre tipologie di servizio
descritte in apertura, diverse dalla semplice trasmissione di programmi
televisivi su GSM: la trasmissione di video, realizzati con videocamere
incorporate in cellulari, su Internet e su set-top-box DTT via GPRS.
Vengono
subito in mente le problematiche relative alla riservatezza dei dati
delle persone riprese, che dovranno essere affrontate dal Garante a
tempo debito.
Ma viene anche in mente che potrà essere realizzata una nuova forma di spamming:
quando questo servizio si evolverà fino a consentire (come sembra sarà
possibile) l'invio da un terminale di un video a più set top box
contemporaneamente, si potrebbero ricevere sul proprio televisore
contenuti video sgraditi e non sollecitati.
Poiché si tratta di trasmissioni punto-multipunto, ai limiti del broadcasting,
chi le ha realizzate potrebbe essere trattato quasi fosse un'emittente
televisiva che ha trasmesso dei contenuti inappropriati, con
imprevedibili conseguenze sul piano sanzionatorio.
Tutto ciò, solo volendo sfiorare la punta dell"iceberg, con la speranza che le vicende di cui si è trattato siano presto affrontate in sede normativa a tutti i livelli: con la nuova direttiva TV senza frontiere, con una estensione della Legge Gasparri (dandone per scontata ormai l'approvazione) che riconosca l'esistenza del servizio e deleghi l"AGCOM a disciplinarlo attraverso una normativa il più possibile concordata con gli operatori interessati.
© 2006 Key4biz
(19 novembre 2003, notizia 10413)
non voglio gloriarmi in alcun modo di aver "azzeccato" alcune previsioni e alcune linee tematiche (non sono un indovino ma un osservatore del diritto e della tecnologia).
Il mio scopo è altro: vorrei rimarcare come alcuni dei contenuti e degli interrogativi contenuti nell'articolo siano tuttora irrisolti.
Lo spunto mi è venuto studiando il regolamento sulle vendite a distanza di servizi di comunicazione elettronica approvato da AGCOM con delibera 664/06/CONS. Sono norme attese da tempo, la cui "mancanza" nel sistema era stata rilevata da tempo... il vedere nuova disciplina sulle vendite a distanza mi ha fatto tornare alla mente quel mio articolo in cui facevo riferimento ai problemi delle televendite e da cosa nasce cosa.
La chiave di partenza per comprendere meglio il problema è la seguente.
Sulle reti circolano, ovviamente, bit. Le reti sono regolamentate in funzione dei molte funzioni che possono adempiere.
Alcuni tuttavia affermano che "i bit sono tutti uguali", questo è molto vero da un punto di vista astratto e tecnico.
Non è vero da un punto di vista regolamentare.
Sarebbe come dire, facendo un paragone con i trasporti, che "i veicoli che circolano sulle strade sono tutti uguali".
Certo, hanno tutti un motore e ruote ma ciò che trasportano (persone o merci, legalmente o illegalmente, per profitto o per svago) cambia molto le regole che ad essi si applicano.
E' un ragionamento complesso che, per ragioni di tempo (mio) dovrò svolgere in varie puntate.
Credo che sia un buon metodo, anche perché così si possono avere commenti parcellizzati sui singoli passaggi.
A presto.
Uno spettacolo, una canzone, una forma di intrattenimento in generale, diventa unica se comunica qualcosa. Chi guarda, ascolta o interagisce ( nel caso dei nuovi media) ricorda quello che gli è stato proposto. Solo se ha vissuto un'esperienza. Nuovi contenuti quindi, per un nuovo pubblico che desidera sempre di più usufruire del valore aggiunto che la nuova comunicazione offre: disponibilità, attendibilità, interattività.
continua su:
http://www.showfarm.com/showfarmblog/
Posted by: ovviamentelucio | May 07, 2007 at 05:08 PM