Mi preme commentare a mio modo gli eventi della sentenza "Google".
Rassicuro che il commento non riguarda direttamente la sentenza e, dunque, sarei grato ai miei (pochissimi) lettori di non includermi nel novero dei numerosissimi osservatori ed analisti, anche autorevoli, che stanno commentando una sentenza senza ancora averla letta.
Quello che voglio commentare e' la reazione internazionale (gli eventi, appunto).
Pare infatti inaudito agli osservatori USA (soprattutto) che in Italia si possa richiedere alla piattaforma un controllo (quale non sappiamo, non essendoci il testo della sentenza).
Questo infatti mina i "principi fondamentali di Internet".
I principi ai quali pensa un americano, da noi, non molti li conoscono.
Qui infatti, a mio avviso, scatta un equivoco.
I nostri commentatori vanno a rintracciarli nei principi che, nel nostro ordinamento, sono espressi dalla Direttiva 2000/31/CE (E-commerce directive).
Questi principi (fondamentali, certo e guai se non ci fossero!) prevedono la esenzione di responsabilita' di chi fa mere conduit, caching e hosting a certe condizioni.
Si puo' discutere se si applicano al caso in questione, non e' questo il punto.
Quel che dico e' che non sono "i principi fondamentali di Internet" che ha in testa un americano, che non ha, nel suo ordinamento, la E-commerce directive nella stessa forma in cui la conosciamo noi.
L'americano conosce invece bene la Section 230 del Communication Decency Act che stabilisce che: " No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider".
In sostanza, se il materiale che pubblico e' fornito da terzi, in nessun caso sono responsabile editoriale o si puo' dire che lo sto pubblicando io. Questo nemmeno se faccio un editing leggero del materiale (viene ancora considerato materiale di terzi.
Vuol dire che se io sul mio sito lascio pubblicare a terzi materiale che contiene calunnie non sono responsabile delle stesse, anche se ne sono consapevole.
In Italia non funziona cosi'.
In Europa nemmeno.
In USA si.
Abbiamo gli stessi principi di Internet?
Forse no, non sempre. Non e' cosi' scontato.
Attendo comunque di leggere il testo della sentenza.
._
direi che la differenza con l'analiicità dei casi di esclusione previsti dalla direttiva europea (e dalla normativa italiana sia evidente. Del resto, specie in Francia, Google i suoi problemi li ha avuti ....
Posted by: herr doktor | February 28, 2010 at 01:01 PM
e che ne pensi invece di questo?
http://www.beppegrillo.it/2010/02/travaglio_oscurato_per_copyright/index.html
Posted by: Vesuviano | March 01, 2010 at 01:58 AM
Molto interessante, in effetti ci sono parecchie differenze, specialmente quando si tocca la privacy.
Questo lo si può vedere in diversi punti. Nella direttiva ecommerce UE si fa salva l'applicazione della normativa sulla privacy, quindi un provider è esente e non obbligato a sorvegliare i contenuti, tranne quando si tratta di dati sensibili. Non solo, nella direttiva europea non è prevista una regolamentezione adeguata della procedura di notification, la si lascia alla autoregolamentazione. Mentre negli USA una notification errata porta alla responsabilità del notificante verso l'autore del contenuto rimosso per errore, nella UE è il provider responsabile per inadempimento contrattuale se rimuove un contenuto che poi risulta del tutto legittimo, non il notificante. Questo comporta che l'intermediario è stretto da un lato dalla possibile responsabilità editoriale (per aver ospitato contenuti senza controllarli) e dall'altra dalla responsabilità per inadempimento verso l'autore del contenuto. I provider, quindi, risolvono il problema rimuovendo tutto il contenuto dubbio che può dar fastidio ai potenti, così da evitare beghe giudiziarie con loro. Se poi un quisque de populo ci incappa, e perde contenuti legittimi, poco rileva. Il bello è che il provider che rimuove contenuti di fatto fa selezione dei contenuti e quindi rischia di perdere lo status di intermediario!
Posted by: bruno saetta | March 04, 2010 at 07:49 PM