Alcuni amici mi chiedono in questi giorni cosa ne penso della recente consultazione AGCOM 668/10/CONS sul diritto d'autore il cui testo si trova qui
Si leggono infatti articoli sulla stampa, sottocrizioni ed altro che lanciano profonde grida di allarme per un provvedimento che si prevede censorio e illiberale.
Non le condivido e spiego perche'.
- La delibera di AGCOM ha avviato una consultazione pubblica per una ipotesi di provvedimento. Nulla è ancora deliberato, deciso o esecutivo;
- Gli articoli di giornale, associazioni, sottoscrizioni che dicevo esprimono la preoccupazione che il provvedimento sia una forma di censura della rete con il pretesto del diritto d’autore. In questa fase è pero' ancora possibile contribuire alla consultazione e partecipare così al processo creativo della norma. AGCOM chiede in vari quesiti se ci sono opinioni contrarie per poterle conoscere e valutare. Sarebbe meglio incanalare queste energie (se non gia' fatto) in un contributo ad AGCOM.
- Il provvedimento che viene proposto non e' comunque di segno censorio: esso è composto di varie parti ed ha, in genere, un tenore di apertura del mercato a favore dei contenuti digitali.
- Si punta dichiaratamente a scardinare i monopoli dei titolari dei diritti: mancanza di interoperabilità, finestre di programmazione, reti chiuse (walled garden).
- Vengono previste licenze collettive estese per aprire il mercato.
- Viene previsto un tavolo per la risoluzione delle controversie (simile a quanto accade per le bollette telefoniche) e un tavolo permanente di studio per modernizzare la regolamentazione.
- Il provvedimento si dichiara fondato, su:
o Tutela della libertà di espressione;
o Tutela della equa remunerazione;
o Tutela della privacy;
o Tutela dell’accesso a Internet.
- Una interpretazione contraria a queste quattro tutele sarebbe pertanto, già in partenza, contraria al fine stesso del provvedimento come dichiarato dall’AGCOM stessa.
- Il provvedimento è inoltre disegnato per non essere sostitutivo dell’intervento del giudice: ci si può rivolgere al giudice in ogni momento se non si ritiene giusta la valutazione di AGCOM. L’intervento di AGCOM serve solo ad avere una risposta in tempo più breve che, se soddisfacente, potrà essere mantenuta. I commenti parlano di "NESSUN GIUDICE".
- Il provvedimento esclude file realizzati da privati, se non protetti da diritto d’autore. Un titolare dei diritti dovrà dimostrare che il materiale che denuncia è protetto da diritto d’autore per avere tutela. Il gestore del sito, se riceve richieste che non appaiono fondate, non ha alcun obbligo di chiusura/rimozione.
- L’utente viene informato e può far sapere le sue obiezioni in contraddittorio (ad esempio, che il contenuto in realtà non è protetto da diritto d’autore).
- Eventuali sanzioni vengono applicate solo in caso di ripetute violazioni.
- Anche per disporre, in casi estremi, una inibizione di sito, occorre il previo contraddittorio e, anche qui, il giorno dopo si può andare dal giudice e far revocare tutto. Se il sito non è italiano, occorre chiedere prima alla Commissione Europea (questo lo prevede la Direttiva Commercio Elettronico). Non c’è nessuna inibizione decisa a porte chiuse.
- Il metodo migliore per esprimersi sul provvedimento è dunque contribuire alla consultazione ed invitare AGCOM a chiarire ogni dubbio. La legge vigente sul diritto d'autore e' sicuramente piu' censoria del provvedimento che e' stato proposto.
Segnalo di avere linkato il Suo articolo sulla pagina del Gruppo di mobilitazione, nel caso velesse sentire il parere di altri o intervenire
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_165138880220677&view=permalink&id=166498613418037
Posted by: Luigi Di liberto | June 30, 2011 at 06:22 PM