Sollecitazioni, cenni di conferma e anche alcune ragionevoli obiezioni ha sollecitato il mio ultimo post.
Scrivo altre due righe di approfondimento per dare conto dell'ulteriore discussione che si e' svolta in molti posti sempre con l'avvertenza che il provvedimento di cui si parla non e' vigente ed e' suscettibile di ogni modifica. Si parla dunque in linea del tutto teorica.
Se dovessi sottolineare i lati deboli del provvedimento punterei al fatto che non c'e' molto dettaglio (ma nelle consultazioni AGCOM non c'e' mai, si rinviene semmai nel provvedimento finale e nei chiarimenti applicativi che si possono chiedere) sugli elementi che rendono fondata/non fondata una segnalazione.
Un ISP la puo' rifiutare quando non la ritiene fondata ma una esplicazione al riguardo sarebbe utile.
Questa esplicazione dovrebbe passare per una esibizione del titolo che legittima il titolare dei diritti a lamentarsi del contenuto su quella piattaforma ed in quel paese e di una qualche evidenza (ma di che tipo?) che il proprio utente sta trasgredendo.
E' il tema su cui si sono interrogati tutti i casi di diritto d'autore su Internet degli ultimi anni.
Non basta certo dire c'e' un mio film sulla tua rete, toglilo. Non e' una segnalazione fondata.
Se si irrogassero sanzioni sulla base di segnalazioni di questo tipo non sarei d'accordo.
Io leggo nel provvedimento di AGCOM la volonta' di pesare le segnalazioni e di valutarle in contraddittorio.
Ricordo che nel caso Peppermint si contesto' a Peppermint di non aver provato di essere il titolare del diritto.
Ricordo anche gli ottimi argomenti di AIIP nel caso Fapav che si basavano sulla impossibilita' per CoPeerRight, l'agenzia che aveva raccolto le prove, di verificare se, nei singoli computer, era stato immagazzinato un contenuto.
Il contraddittorio con l'utente e' fondamentale. Io faccio sempre questo esempio: se un editore vede girare una propria pubblicazione, riconoscendola in base a stringhe di testo, e si lamenta potrebbe non sapere che si tratta di una particolare edizione che l'autore ha licenziato online prima di chiudere il contratto con l'editore. Occorre dunque analizzare caso per caso.
La differenza tra la mia lettura e quella dei colleghi che oppongono il provvedimento credo sia questa.
Confido che il provvedimento finale sara' ampio ed articolato sulla strada del contraddittorio con la parte interessata.
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