A volte ho il dubbio che alcuni documenti meritino attenta lettura e che i primi commenti fatichino ad inquadrarne la complessità.
Questo credo valga per la delibera AGCOM definitiva sul diritto d'autore.
Si tratta, è bene dirlo subito, certamente di una decisione che non rappresenta l'ottimo, ci sarebbero varie cose da migliorare, alcuni punti sono imprecisi, ecc.
Ma, a mio parere, è il punto avanzato sinora raggiunto (almeno in Italia) e, così vicini ad una soluzione accettabile non eravamo mai andati.
Mi spiego.
Una delle principali critiche che ho letto (ne, riferisce, ad esempio, Alex Longo su Repubblica.it) è quella per cui AGCOM si riserverebbe il potere di inibire l'accesso a dei siti, senza indicare come ciò sia compatibile con diritti fondamentali della persona e come intende contemperare le due esigenze (accesso all'informazione e tutela del diritto d'autore, il copyright lasciamolo agli americani...).
Ora, posto che la critica dell'UE riguarda la prima versione della delibera (e non è dato sapere come la UE reagisca al complesso delle modifiche e al nuovo equilibrio raggiunto dal documento e, dunque, non è corretto attribuire la critica alla nuova versione della medesima), mi sembrano importanti alcune considerazioni:
1) la Delibera prevede (art. 5) che ogni sito possa provvedere ad una autoregolamentazione che, se presente, rende la delibera non operativa. La gestione della tutela del diritto d'autore seguira' dunque quanto previsto autonomamente dal sito e, dunque, ogni sito potra' effettuare il bilanciamento che ritiene più congruo alle sue attività e dare l'attuazione che ritiene più giusta alle segnalazioni che riceve. Non c'e' dunque un rischio "assoluto" di ordini imperativi di inibizione verso siti che effettuano una corretta gestione dei contenuti e non si dedicano, in maniera pressoche' unica ad attività di pirateria.
2) AGCOM stessa prevede che le segnalazioni manifestamente infondate/incomplete non possano essere accolte. Se, ad esempio, arriva una segnalazione diretta ad eliminare i contenuti di Wikileaks motivando sulla tutela dei diritti d'autore, a mio avviso, la segnalazione non è coerente con la delibera e deve essere respinta.
3) AGCOM prevede che l'azione presso la magistratura competente, paralizza la propria e, dunque, non è vero che l'Autorità può arrivare ad un ordine "senza l'intervento di un giudice": se una delle parti desidera l'intervento di un giudice, basta depositare un atto in Tribunale e il giudice interviene senza possibilità per AGCOM di ordinare alcunché.
Per questi tre motivi ritengo opinabili le critiche in questione.
Di fatto, la delibera istituisce un sistema nel quale l'Autorità, in tanto accerta in quanto le Parti prendono parte al procedimento o lo ignorano del tutto. Non può avvenire invece l'accertamento contro la volontà delle Parti (come ho detto, se una va dal giudice, ferma AGCOM).
Riesco a immaginare, invece, una situazione in cui due parti (titolare e soggetto che intende sfruttare il contenuto) hanno interesse ad un sollecito provvedimento di AGCOM che stabilisca se il soggetto che ha caricato il medesimo sulla rete lo fatto legittimamente o meno, senza imbarcarsi in una lenta e costosa causa in materia.
Pensiamo che alcune start-up italiane, al momento, risultano penalizzate nel campo delle applicazioni mobili perché la minima contestazione che arriva agli store digitali a motivo del copyright provoca - questa si - la inibizione dell'intera propria applicazione. Diversamente, negli USA, dove esiste un sistema (DMCA) di gestione delle controversie tra titolari e diritti e siti internet che prevede la notifica e rimozione selettiva, gli stessi soggetti sono piu' che disponibili ad una veloce rimozione del contenuto "problematico" senza "cestinare" l'intera attività di chi gestisce i contenuti, con ovvia maggiore propensione delle imprese a creare nuove applicazioni ed innovazione.
Se vi sarà intervento parlamentare a stabilire, a livello normativo, regole generali chiare questo non potrà che portare un generale vantaggio ma anche tale intervento dovrà, a mio avviso, individuare comunque un sistema ulteriore rispetto alla magistratura per gestire, con l'accordo delle parti, potenziali controversie di diritto d'autore, evitando che esse diventino cause civili o procedimenti penali.
Sul fronte dei problemi della delibera, che dicevo è comunque "perfettibile" (ancorché definitiva) segnalo che non mi convince il lavoro di sistemazione delle definizioni e, in particolare, la separazione tra gestore del sito e della pagina web mi pare ancora "confusa" e non risolutiva del problema della sovrapposizione dei ruoli rispetto al contenuto caricato.
Inoltre, la definizione di torrent mi pare troppo elaborata ed astratta per poter essere efficace.
Non si comprende, infine, con chiarezza se (e come) la delibera riguardi l'ambito del mobile IP e le "apps" come contenuti o alla stregua di siti. Al riguardo trovo curioso il riferimento al software applicativo, termine forse ormai desueto data l'evoluzione che ha avuto il mercato del software.
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