E' uscito un commento di Guido Scorza sul suo blog e sul Fatto Quotidiano circa alcuni contenuti della ricerca Italia Media Creative Nation cui, limitatamente agli aspetti giuridici, ho contribuito.
Il commento descrive la ricerca come un "elogio della tv". Sono d'accordo che la presentazione ha enfatizzato a tratti toni in realta' assenti nel lavoro contribuendo forse a questa impressione (ma questo succede nei convegni di presentazione che spesso prendono una piega diversa rispetto all'oggetto presentato per l'interazione dei relatori che, tranne Angelo Zaccone, non avevano preso parte ai lavori della ricerca e dibattevano in generale sul tema "audiovisivo e cultura" piu' che sulla ricerca stessa).
La ricerca riguarda in realta' il contenuto di tipo televisivo a prescindere dal mezzo di diffusione e si pone alcuni problemi sul finanziamento della produzione di questo tipo di contenuto.
Mi interessava ora prendere spunto da uno specifico passaggio del post per tornare su un tema che ho gia' qui trattato in passato: il ragionamento si chiude con una considerazione sulla delibera AGCOM in materia di diritto d'autore che prevederebbe, secondo Guido, la rimozione del contenuto senza che l'utente sia avvertito e in 48 ore. A mio avviso questo tipo di ragionamento si attaglia alla vecchia versione della delibera ma non allo schema uscito il 6 luglio.
Lo schema di delibera 398/11 prevede infatti (riassumo dagli articoli 6 e 7):
1) richiesta di rimozione da parte del titolare al ISP o gestore del sito;
2) se il contenuto e' di un terzo, questo ove possibile viene avvertito (primo CONTRADDITTORIO) e manda osservazioni al provider/gestore del sito. Lo schema specifica ove possibile ma ci sono delle procedure di salvaguardia
3) se le osservazioni convincono il provider/gestore del sito che il contenuto e' legittimo questo non viene rimosso. Se il provider/ISP si convince invece (con o senza osservazioni) che il contenuto e' legittimo rimuove.
Se dopo 4 giorni il contenuto e' ancora online il titolare dei diritti si puo' rivolgere all'AGCOM.
Se il contenuto e' stato rimosso si puo' rivolgere all'AGCOM l'utente che aveva caricato il contenuto.
L'AGCOM, se richiesta dal titolare dei diritti o da chi aveva caricato un contenuto rimosso inizia una procedura in contraddittorio e decide se, a suo giudizio, il contenuto e' da rimuovere.
Se nel corso di tale procedura, una delle parti non e' soddisfatta, trasferisce il giudizio alla magistratura che sarebbe stata normalmente competente con un ulteriore livello di contraddittorio.
Non mi pare che i tempi siano di 48 ore e non mi pare che manchi il contraddittorio. Bisognera' comunque vedere la delibera finale risultato della consultazione.
C'e' una primissima fase in cui se l'ISP o il gestore del sito non riesce a reperire l'uploader puo' (ma non e' obbligato) a rimuovere unilateralmente senza contraddittorio. Due giorni dopo si ripristina pero' il contraddittorio con la richiesta dell'uploader ad AGCOM di ripristinare il contenuto!
Vorrei dunque ragionare sul tema di tempi e contraddittorio secondo lo schema del 6 luglio che sono due punti cruciali e che toccano la sensibilita' degli utenti.
Tra l'altro la procedura non e' obbligatoria essendo sempre possibile rivolgersi alla Magistratura competente con l'immediata interruzione della medesima.
Chi ha osservazioni o aggiornamenti?
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